PESCARA. Non è consentito neppure all’autorità giudiziaria dichiarare inefficaci norme legislative che non sono state ancora emanate. È il principio su cui si basa il decreto emanato alla vigilia di Natale dai giudici amministrativi che danno un altro stop alla vendita all’asta delle concessioni balneari.
Il pronunciamento pilota arriva a pochi giorni dalla fine dell’anno entro il quale, in un clima di totale incertezze anche per le oltre 700 imprese balneari abruzzesi, le amministrazioni comunali interessate avrebbero dovuto indire le procedure di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni, come sta già accadendo il Liguria e in Romagna.
Ma dal presidente del Tar Lecce, Antonio Pasca, è arrivato il cartellino rosso che, automaticamente, determina ricadute a livello nazionale.
IL PRIMO CASO.
Sul decreto di appena tre pagine firmato dal giudice salentino sono puntati gli occhi del vasto mondo dei balneari, delle associazioni di categoria e dei Comuni della costa. Il presidente Pasca ha infatti ha sospeso l’efficacia di un provvedimento adottato al Comune di Morciano di Leuca che sanciva la scadenza di una concessione demaniale marittima a uso turistico-ricreativo al 31 dicembre 2023, in base al principio sancito dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato.
È il primo decreto emesso da un tribunale amministrativo dopo che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Consiglio di Stato per eccesso di giurisdizione.
IL RIBALTONE.
Facciamo un passo indietro nel tempo a quando, nel novembre 2021, il Consiglio di Stato aveva stabilito l’inefficacia della proroga legislativa sino al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime e l’obbligo per le amministrazioni locali di indire le procedure di evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni entro il 31 dicembre 2023. Ma con il decreto cautelare numero 614/2023 pubblicato lo scorso 21 dicembre (l’atto è facilmente rintracciabile sul web), il Tar Lecce ha ricordato che la sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato è stata dichiarata nulla dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza numero 32559 del 23 novembre 2023), per avere «denegato la tutela giurisdizionale e per violazione del principio del contraddittorio».
IL PUNTO CENTRALE.
Per il presidente del Tar Lecce, la pronuncia del Consiglio di Stato, nella parte in cui afferma che «le norme legislative nazionali che in futuro dovessero disporre la proroga automatica non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione», è da ritenersi nulla per la violazione di un articolo del codice del processo amministrativo, secondo cui «in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati». La decisione di merito sul ricorso sarà presa dal Tar Lecce il prossimo 10 gennaio.
L’AVVOCATO.
«Il Tar Lecce richiama l’attenzione sulla circostanza che nel nostro ordinamento costituzionale tutti i poteri dello Stato, ivi compreso il potere giurisdizionale, sono soggetti al primato della legge, e non è consentito neppure all’autorità giudiziaria dichiarare inefficaci norme legislative che ancora non sono state emanate. Al legislatore, dunque, l’ultima parola su questa querelle infinita».
È questo il commenta dell’avvocato Francesco Baldassarre, difensore della società ricorrente. Ma in Italia siamo ancora in assenza di una normativa nazionale che regoli la riassegnazione dei titoli in scadenza il prossimo 31 dicembre.
CHE COSA ACCADRÀ.
«Gli esiti del tavolo interministeriale sulla mappatura delle spiagge hanno indiscutibilmente stabilito che in Italia le risorse non sono scarse e da quel dato si deve partire per un riordino complessivo del settore», dicono fonti governative, «occorre predisporre una norma che lasci agli enti concedenti ampi spazi temporali, fino al dicembre 2025, per procedere concretamente all’applicazione della direttiva Bolkenstein in Italia». La strada sembra tracciata, ma l’esecutivo Meloni non ha ancora concretizzato una legge che salvi le concessioni balneari. (u.c.)
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