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TERAMO. «Il Decreto-legge n. 212/2023, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 29 dicembre e dedicato al Superbonus 110%, non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma. Si tratta di una precisazione che si rende necessaria al fine di evitare equivoci o fraintendimenti».
Lo dichiara Guido Castelli, commissario straordinario alla Riparazione e alla Ricostruzione sisma 2016, in una nota diffusa ieri della quale spiega così la ragione: «Ho ritenuto utile fugare ogni dubbio rispetto a una misura approvata lo scorso anno dal Parlamento (comma 3 dell’articolo 2 del Dl 11/2023), misura di grande importanza alla quale, nel corso del 2023, abbiamo continuato a lavorare, siglando protocolli d’intesa con istituti di credito che hanno garantito un plafond di un miliardo di euro. Inoltre, d’intesa con Agenzia delle Entrate, abbiamo ottimizzato le linee guida che disciplinano il doppio contributo del sisma bonus e del superbonus. Le attività possono dunque proseguire nel corso del biennio 2024-2025 con l’obiettivo di accelerare ulteriormente il processo di ricostruzione, anche avvalendoci di questo strumento».
Il testo vigente del citato comma 3 dell’articolo 2 del Dl 11/2023 rimane dunque il seguente: “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici”. Pertanto, continua la nota di Castelli, «potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il Decreto legge 11/2023 ha cancellato a partire dal 17 febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente) tutti coloro che entro il 31 dicembre 2025 sosterranno spese, relative a qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica di edifici danneggiati e resi inagibili nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza a far data dal 1° aprile 2009, riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al comma 1-ter (ecobonus) e/o al comma 4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del cosiddetto “superbonus rafforzato”, alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al comma 4-ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020».(red.te)